Cassation court dismisses appeal as grievances are inadmissible due to lack of new facts or legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances raised were already adequately examined and rejected by the lower courts on the merits. The appellant argued that the lower court misread the acquired emergencies regarding the arrest warrant and the alleged resistance, but the court found these arguments legally sound and factually unsupported. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 393 bis cp; Appeals are inadmissible if grievances merely reiterate arguments already decided by the court of first instance without presenting new facts or distinct legal grounds.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMO NICOLA nato a ANDRIA il 15/04/1969 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avvisq alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Nicola Pomo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le doglianze prospettate non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto, con riguardo alla ritenuta applicabilità alla specie della esimente di cui all'art 393 bis cp, si replicano profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito (con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche) mentre in relazione alla configurabilità della resistenza contestata, si adduce una travisata lettura delle emergenze acquisite ( con riguardo al verbale di arresto, che ad avviso della difesa darebbe conto della realizzazione della condotta oppositiva in un frangente successivo alla compiuta esecuzione dell'atto di ufficio valorizzato dalla contestazione), rilievo, questo, non prospettato in fatto, in siffatti termini, con l'appello, oltre che, in ogni caso, inadeguatamente addotto sia perché non è stato allegato l'atto travisato, sia per la inidoneità decisoria in sè del travisamento nei termini letteralmente indicati dal ricorso (che non consentono di ritenere certamente compiuta la perquisizione all'atto della minaccia e del successivo contegno autolesionistico realizzato dal ricorrente); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8