Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating settled facts and generic sentencing complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the joint appeal by Paolicelli and Longo inadmissible, ordering them to pay costs. The court ruled that the first ground merely re-proposed arguments already examined in the second instance without affecting the established facts of the crime. The second ground was rejected because it introduced new topics regarding sentencing that were not raised during the appeal and lacked specific factual details. Consequently, the appeal was dismissed under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 393 c.p.: Appeals are inadmissible if they re-litigate settled facts or raise generic complaints on sentencing without specific factual indications.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi Proposti da: PAOLICELLI VITO DOMENICO nato a MATERA il 23/03/1988 LONGO IDA GIUSEPPINA nato a MATERA il 23/05/1958 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse comune di Paolicelli Vito Domenico e Longo Ida Giuseppina avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché con il primo motivo ripropone profili di censura già prospettati con l'appello non idonei ad incidere, escludendoli, sugli estremi costituivi, anche di matrice soggettiva, del reato di cui all'ad 393 cp asc:ritto in concorso ai due ricorrenti perchè non influenti sulla situazione in fatto accertata (le minacce proferite in direzione della persona offesa al fine di neutralizzare la pretesa restituzione dell'immobile detenuto dagli imputati) che cristallizza inequivocabilmente, anche sul versante del dolo, la ritenuta responsabilità, riscontrata alla luce di una valutazione puntuale e coerente, oltre che giuridicamente corretta, delle emergenze acquisite mentre il secondo motivo introduce temi di giudizio ( il mancato riconoscimento delle generiche e della sospensione condizionale della pena nonché l'eccessività della pena irrogata) non prospettati con l'appello e comunque addotti in termini di assoluta genericità in mancanza della puntuale indicazione degli elementi in fatto pretermessi dai giudici di appello, di certo non unicamente riferibili alla incensuratezza dei due ricorrenti rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024