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Ordinanza — n. 6028/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as challenges to conviction elements and penalty were not allowed in this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6028/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for insult and resistance, arguing that the subjective elements of the crimes were not proven and the sentencing was excessive. The court rejected these grounds because the first two complaints contested facts already thoroughly examined and dismissed by the lower courts, while the third complaint regarding the penalty was raised for the first time and thus not admissible.

Regesto Legislator

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Art. 341 bis c.p.; Art. 337 c.p.; Art. 616 c.p. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they contest the constitutive elements of the crime or the penalty measure for the first time, as these issues must be raised in the appeal against the judgment of conviction.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal Court of Cassation constitutive elements of crime subjective elements of offense penalty measure admissibility resistance and insult charges procedural stage limitations attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 341 bis c.p.
Art. 337 c.p.
Art. 616 c.p. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARDILLO EMANUELE nato a BARLETTA il 14/08/1992 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; • letto il ricorso proposto nell'interesse di Emanuele Ardillo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con i primi due si contesta la sussistenza dei tratti costitutivi, anche di matrice soggettiva, dei reati di oltraggio ex art 341 bis e resistenza ex art 337 cp ascritti al ricorrente replicando profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, oltre che puntuali rispetto alle doglianze difensive, coerenti alle emergenze acquisite e immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano il secondo e il terzo capoverso del considerando) mentre con il terzo per un verso si contesta la motivazione spesa nel non riconoscere le generiche quando di contro la decisione impugnata, anche in parte qua, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da un adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede, e, per altro verso, si contrasta la misura della pena irrogata, doglianza non prospettata con l'appello e non rilevabile per la prima volta in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore dellla Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 gennaio 2024.