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Ordinanza — n. 5816/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming failure to unify crimes due to lack of criminal design unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5816/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Khalil Djlab inadmissible, rejecting his claim that the lower court failed to unify four theft convictions under the principle of continuity. Djlab argued the crimes lacked a unified criminal design, but the court found the offenses were separate acts driven by general criminal propensity rather than a single plan. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The Court holds that mere criticism of factual findings regarding the unity of criminal design constitutes an inadmissible ground for cassation when the lower court's reasoning is logically sound and free of contradictions.

Parole chiave

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unity of criminal design principle of continuity inadmissible appeal separate criminal intent procedural costs criminalità persistente furti connessi chiusura dell'istruzione penale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DJLAB KHALIL (05FTOVR) nato il 05/10/1983 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di Khalil Djlab con riferimento a quattro condanne, relative ai reati di furto aggravato, tentato o consumato, tutti commessi in Roma, entro un arco temporale che si snoda dal 2015 al 2019.

2. Ricorre per cassazione Khalil Djlab, a mezzo del difensore avv. Simone Giuseppe Bergamini, deducendo erronea applicazione della legge penale, nonché mancata, apparente e illogica motivazione, con riferimento agli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso.

3. Le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da mere critiche versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, asseritamente emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di doglianza che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, sì evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni ed espressione di una generale propensione alla delinquenza; trattasi peraltro, secondo il Giudice dell'esecuzione, di episodi criminosi che si dipanano entro un arco temporale davvero ampio, così divenendo viepiù impensabile la preventiva ideazione unitaria. La motivazione posta a fondamento dell'impugnata ordinanza, infine, è logica e coerente, oltre che priva di spunti di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25