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Sentenza — n. 5815/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed due to statute of limitations; conviction annulled as crime extinguished by time limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5815/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction without remand because the crime had been extinguished by the statute of limitations. The appellant argued procedural violations regarding the burden of proof and lack of proper contestation, but the court focused on the temporal limits of prosecution. Since the ordinary limitation period expired before the final judgment, the conviction was legally void.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.: A criminal conviction must be annulled without remand when the specific offense has been extinguished by the passage of the statutory limitation period.

Parole chiave

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statute of limitations criminal extinction prescrizione del reato annullamento sentenza limite di prescrizione carcerazione preventiva eccessiva riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett c) cod. proc. pen.
Michele Mastromartino, deducendo violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett c) cod. proc. pen., in relazione all'art.
Art. 533 cod. proc. pen.
pen., in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., per essere intervenuta condanna in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e per omessa valutazione di atti, oltre che in relazione all'art.
Art. 526 cod. proc. pen.
pen., per essere intervenuta condanna in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e per omessa valutazione di atti, oltre che in relazione all'art. 526 cod. proc. pen., essendo intervenuta pronuncia di condanna in difetto della necessaria contestazione, essendo unico l'episodio contestato.
Art. 129 cod. proc. pen.
Non ricorrendo quindi alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.
Art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
art. 533 cod. proc. pen
pen., in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., per essere intervenuta condanna in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e per omessa valutazione di atti, oltre che in relazione all'art.
art. 526 cod. proc. pen
pen., per essere intervenuta condanna in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e per omessa valutazione di atti, oltre che in relazione all'art. 526 cod. proc. pen., essendo intervenuta pronuncia di condanna in difetto della necessaria contestazione, essendo unico l'episodio contestato.
art. 129 cod. proc. pen
Non ricorrendo quindi alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTICELLI DANIELE ROSARIO nato a MELFI il 02/05/1987 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, La Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale della stessa città, in data 17/02/2020, aveva dichiarato Daniele Rosario Monticelli colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e per l'effetto, ritenuta la continuazione fra gli episodi, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorre per cassazione Daniele Rosario Monticelli, a mezzo del difensore avv. Michele Mastromartino, deducendo violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett c) cod. proc. pen., in relazione all'art. 533 cod. proc. pen., per essere intervenuta condanna in violazione del canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio e per omessa valutazione di atti, oltre che in relazione all'art. 526 cod. proc. pen., essendo intervenuta pronuncia di condanna in difetto della necessaria contestazione, essendo unico l'episodio contestato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, essendo ormai maturato il termine massimo di prescrizione.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, essendo incentrato su censure aspecifiche, non consentite in questa sede e comunque manifestamente infondate. Deve rilevarsi, in proposito, che l'atto di impugnazione non individua singoli aspetti del provvedimento avversato da sottoporre a censura, tendendo invece a provocare una nuova e non consentita valutazione nel merito 3. La seconda doglianza è invece fondata, dal momento che il calcolo della pena è stato effettuato, ad opera dei Giudici di merito, mediante computo dell'aumento per continuazione; in realtà, era però ascritta una sola violazione, come può agevolmente evincersi dalla lettura del capo di imputazione trascritto nella sentenza impugnata.

4. Può vagliarsi, pertanto, la eventuale estinzione per prescrizione della fattispecie delittuosa in relazione alla quale si procede. Invero, il fatto risale al 21/11/2015 e il termine ordinario di prescrizione è pari ad anni sei, elevabile a un massimo di anni sette e mesi sei. Tale termine massimo - in assenza di cause di sospensione - è vanamente decorso alla data del 21/05/2023.

5. Non ricorrendo quindi alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per essere il reato contestato ormai estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 2