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Ordinanza — n. 5810/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant personally filed it after the 2017 law requiring lawyer representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5810/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appellant's personal cassation appeal inadmissible because it was filed after August 3, 2017, when legislation required such appeals to be submitted by registered defense lawyers. Although the appellant argued that the personal filing right was unconstitutional, the court noted this issue had already been definitively rejected in prior rulings. Consequently, the appeal was dismissed under Article 610 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; The legislature may require technical representation for cassation appeals, and personal filing by the accused or convicted is no longer permitted after the 2017 reform.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lawyer representation requirement personal filing prohibition criminal procedure reform defense rights limitation requisito della firma diritto di ottenere una decisione esibizione di documenti d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
È già stata ritenuta manifestamente infondata la questione (pure prospettata nel ricorso in esame) di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue all'inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost.
Legge n. 103 del 2017
1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserito contrasto con gli artt.
art. 613 cod. proc. pen
È già stata ritenuta manifestamente infondata la questione (pure prospettata nel ricorso in esame) di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., nella veste assunta all'indomani dell'intervento operato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - Aiello
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021 - Marrazzo
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue all'inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DOUIMI JIHAD nata MONDOVI' il 05/03/1997 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINO Az= L-igvk3 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Jihad Douimi ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata dalla Corte di appello di Torino. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso).

2. È già stata ritenuta manifestamente infondata la questione (pure prospettata nel ricorso in esame) di illegittimità costituzionale dell'art. 613 cod. proc. pen., nella veste assunta all'indomani dell'intervento operato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserito contrasto con gli artt. 24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più all'imputato personalmente la proposizione del ricorso in cassazione. Rientra nella discrezionalità del legislatore, infatti, esigere la rappresentanza tecnica, ai fini dell'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che da ciò discenda alcuna limitazione delle facoltà difensive (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272011).

3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Segue all'inammissibilità la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25