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Ordinanza — n. 5806/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5806/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5806/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Salvatore Fiorino, detenuto con fine pena fissato al 22/10/2028, in espiazione di condanne inflitte per violazione dell'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, nonché per trentasette violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesse con l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., ricorre in cassazione - a mezzo del difensore avv. Teresa Bilotta - avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli indicata in epigrafe. Il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di differimento della pena ex art. 147 cod. pen., per gravi motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare a norma dell'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, inoltrata nell'interesse del suddetto condannato, sarebbe incorso - in ipotesi difensiva - nei vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e, infine, di mancata assunzione di prova decisiva. La difesa ha inoltrato, infine, richiesta di discussione orale.

Regesto Legislator

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art. 147 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5806/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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traffico aggravato di stupefacenti regime penitenziario riabilitazione aggravamento della pena tossicodipendenza disturbo della salute psichica

Disposizioni normative citate

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art. 147 cod. pen
Il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di differimento della pena ex art. 147 cod. pen., per gravi motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare a norma dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORINO SALVATORE nato a LAMEZIA TERME il 13/02/1955 avverso l'ordinanza del 09/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Salvatore Fiorino, detenuto con fine pena fissato al 22/10/2028, in espiazione di condanne inflitte per violazione dell'art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, nonché per trentasette violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commesse con l'aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., ricorre in cassazione - a mezzo del difensore avv. Teresa Bilotta - avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli indicata in epigrafe. Il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di differimento della pena ex art. 147 cod. pen., per gravi motivi di salute, anche nelle forme della detenzione domiciliare a norma dell'art. 47 -ter legge 26 luglio 1975, n. 354, inoltrata nell'interesse del suddetto condannato, sarebbe incorso - in ipotesi difensiva - nei vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e, infine, di mancata assunzione di prova decisiva. La difesa ha inoltrato, infine, richiesta di discussione orale.

2. Trattasi di doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto interamente versate di fatto. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Napoli, con l'ordinanza impugnata. Invero, il provvedimento considera: - che il soggetto ha sempre evidenziato una allarmante personalità criminale, essendone pacifici i legami con la criminalità organizzata; - che la situazione sanitaria è congruamente gestito in ambiente detentivo, venendo il Fiorino sottoposto a tutte le terapie necessarie ed apparendo le sue attuali condizioni di salute non particolarmente gravi e, comunque, costantemente monitorate ad opera dei sanitari del carcere; - che non risulta alcuna lesione del senso di umanità o del principio di tutela della salute. Giova altresì precisare come la discussione orale, richiesta dalla difesa, non sia prevista dal rito adottato.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma