Cassation appeal dismissed; repeated recidiva affects both ordinary and maximum prescription terms under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giorgio Serpa's appeal inadmissible regarding the calculation of prescription periods for his conviction. Serpa argued that the court erred by applying aggravated recidiva rules to determine both the ordinary and maximum prescription terms. The court rejected this, affirming that repeated recidiva is a special aggravating circumstance influencing both the minimum and maximum prescription limits without violating legal principles.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 2; Art. 161, comma 2 cod. pen.: Repeated recidiva, as a special aggravating circumstance, affects both the ordinary prescription term and the maximum extension term when interrupting acts occur.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERPA GIORGIO nato a ANZIO il 31/01/1960 avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione del Tribunale di Velletri del 02/02/2021, che aveva ritenuto Giorgio Serpa colpevole del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.
2. Ricorre per cassazione Giorgio Serpa, a mezzo del difensore avv. Fabrizio D'Amico, deducendo vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, quanto al calcolo della prescrizione del contestato reato. In ipotesi difensiva, erra la Corte distrettuale, laddove tiene conto della contestata recidiva qualificata tanto in sede di individuazione del termine ordinario di prescrizione, quanto ai fini della fissazione del termine massimo di prescrizione.
3. Il ricorso è inammissibile. Il principio di diritto che governa la materia, infatti, è del tutto consolidato, nel senso di ritenere che la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, essendo una circostanza aggravante ad effetto speciale, debba influire sia in sede di computo del termine ordinario, necessario all'estinzione del reato per consolidamento della prescrizione ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull'entità della proroga di tale termine, al ricorrere di atti interruttivi, a norma dell'art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Saetta, Rv. 274721;
Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccé, Rv. 285267 ha altresì precisato quanto segue: «La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso Zolotoukhine c.
Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione»).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma