Ordinanza — n. 5802/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 28/05/2019, che aveva ritenuto Francesco Antonio Calaresu colpevole del reato di cui agli artt. 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali (con sospensione condizionale della pena), nel contempo ordinando la confisca e trasmissione alla Direzione provinciale di artiglieria della pistola in sequestro.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 158 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 5802/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre per cassazione Francesco Antonio Calaresu, per il tramite del difensore avv. Rinaldo Saiu, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 606 cod. proc. pen., essendo carente la motivazione adottata dalla Corte territoriale, in punto di ritenuta responsabilità del ricorrente, nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 158 cod. pen., per mancato rilievo della intervenuta prescrizione del contestato reato.
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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALARESU FRANCESCO ANTONIO nato a SORGONO il 29/09/1988 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari - Sezione distaccata di Sassari ha confermato la sentenza del Tribunale di Sassari del 28/05/2019, che aveva ritenuto Francesco Antonio Calaresu colpevole del reato di cui agli artt. 4 e 7 legge 02 ottobre 1967, n. 895 e - previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro duemila di multa, oltre che al pagamento delle spese processuali (con sospensione condizionale della pena), nel contempo ordinando la confisca e trasmissione alla Direzione provinciale di artiglieria della pistola in sequestro.
2. Ricorre per cassazione Francesco Antonio Calaresu, per il tramite del difensore avv. Rinaldo Saiu, denunciando violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 e 606 cod. proc. pen., essendo carente la motivazione adottata dalla Corte territoriale, in punto di ritenuta responsabilità del ricorrente, nonché violazione ed erronea applicazione dell'art. 158 cod. pen., per mancato rilievo della intervenuta prescrizione del contestato reato.
3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ragione della manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti al fatto, operazione non consentita nella presente sede di legittimità. Ed invero, le critiche esposte dal ricorrente riguardano profili di merito, coerentemente scrutinati nel corpo della decisione impugnata e la cui riproposizione è volta - con tutta evidenza - ad una rivalutazione del peso dimostrativo degli elementi di prova. In tal senso, il ricorso finisce con il proporre argomenti di merito, la cui rivalutazione è preclusa in sede di legittimità.
E' costante, infatti, l'insegnamento di questa Corte, secondo la quale il sindacato in ordine alla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto, oltre che della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere - nel giudizio di legittimità - «nuove» attribuzioni di significato, ovvero realizzare una diversa lettura, in ordine ai medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez.
VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). A fronte di tali dati - del tutto inequivoci - l'ipotesi alternativa introdotta dalla difesa appare del tutto irragionevole, come esposto in sentenza e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (Sez. 1, n. 31546 del 21/05/2008, Franzoni, rv 240763).
3. La manifesta inammissibilità del ricorso impedisce anche la invocata valutazione, in ordine alla estinzione per prescrizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818). Il contestato reato ex artt. 4 e 7 legge n. 895 del 1967, come sostituito dall'art. 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, infine, non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado (prescrizione ordinaria di anni 6 e mesi 8; da aumentare in ragione di 1/4 per ottenere il termine massimo di prescrizione, così giungendosi ad anni 8 e mesi 4; fatto del 20.8.2015; prescrizione massima decorsa il 20/12/2023, a fronte di una sentenza di secondo grado pronunciata, tempestivamente, il 19/4/2023).
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso