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Ordinanza — n. 5801/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses plea bargain appeal as inadmissible because it does not address statutory grounds for review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5801/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued that the lower court failed to evaluate specific elements required for a sentence under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that appeals against plea bargains are strictly limited to specific statutory grounds, such as errors in legal qualification or the legality of the penalty, which this appeal did not address.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds, and failure to meet these criteria renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal statutory grounds Code of Criminal Procedure legal qualification error revisione della sentenza penale violazioni della legge sulle armi atti impugnabili

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e - ai sensi dell'art. 616 cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Vincenzo Di Vaio, deducendo violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 129, cod. proc. pen.
pen., stante la mancata valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Tribunale di Napoli Nord ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Tammaro Volpe, imputato dei reati ex artt.699, 703, 56-610 cod.
art. 129 cod. proc. pen
pen., stante la mancata valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VOLPE TAMMARO nato a NAPOLI il 16/07/1975 avverso la sentenza del 12/10/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD4-Te7 udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Napoli Nord ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Tammaro Volpe, imputato dei reati ex artt.699, 703, 56-610 cod. pen.

2. Ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore avv. Vincenzo Di Vaio, deducendo violazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., stante la mancata valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è però proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.