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Ordinanza — n. 5799/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to manifest unfoundedness of facts and lack of legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5799/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vasvi Beluli inadmissible due to the manifest unfoundedness of his arguments. Beluli argued that the execution judge failed to recognize the continuity of sentences regarding aggravated murder and arms offenses committed within the Patania clan. The court rejected this claim because the criminal acts stemmed from distinct criminal programs and personal vendettas, making unification legally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on factual disputes or re-litigation of issues already decided by the execution judge are inadmissible if the lower court's reasoning is coherent and free of legal errors.

Parole chiave

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continuity of sentences inadmissibility of appeal manifest unfoundedness execution judge criminal program distinction assassinio criminalità grave violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Giuseppe Tessitore, deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELULI VASVI nato il 03/06/1982 avverso l'ordinanza del 16/10/2023 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; ,___

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Viterbo - quale Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di Vasvi Beluli, volta alla unificazione sotto il vincolo della continuazione delle condanne a questi inflitte mediante: - la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro del 07/07/2015 (passata in giudicato il 13/09/2016), in riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 17/03/2014 e relativa ai reati di omicidio aggravato tentato e consumato, nonché ricettazione, porto e detenzione di armi, commessi nell'anno 2012; - sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 28/05/2016 (passata in giudicato il 10/01/2017), in riforma della sentenza del 24/03/2015 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palmi e relativa ai reati di tentato omicidio aggravato, porto e detenzione di armi, commessi negli anni dal 2011 al 2013.

2. Ricorre per cassazione Vasvi Beluli, a mezzo dell'avv. Giuseppe Tessitore, deducendo vizio rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della continuazione. Nella motivazione del provvedimento impugnato - in ipotesi difensiva - non risulta adeguatamente valutato come i fatti omicidiari siano stati posti in essere su ordine della famiglia Patania, alla quale Beluli si era alleato non in qualità di aderente al clan di ndrangheta, bensì nella veste di sicario.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, a causa della manifesta infondatezza dei motivi addotti. Trattasi, in primo luogo, di motivi versati in fatto, che quindi si sostanziano in doglianze non consentite in sede di legittimità. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di critica già adeguatamente vagliati e disattesi, mediante l'utilizzo di corretti argomenti giuridici, dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i soli fatti posti a fondamento della condanna emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro siano risultati commessi, ad opera di Beluli, nell'ambito dei programmi criminali del clan Patania, nella fase della contrapposizione di questo all'avverso sodalizio dei Pescopisani.

I fatti sussunti nella ulteriore sentenza, invece, hanno tratto scaturigine da ragioni di tipo personale dei mandanti Fossari, i quali erano intenzionati a vendicare la morte di un congiunto. La eterogeneità stessa delle causali, pertanto, esclude in radice la invocata unificazione, sotto il vincolo della continuazione, dei diversi fatti delittuosi. Trattasi di ineccepibile applicazione della legge penale, sorretta da apparato motivazionale lineare e coerente, privo del pur minimo spunto di contraddittorietà e, pertanto, destinato a rimanere immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R