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Ordinanza — n. 5797/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper grounds not listed in the statute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5797/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against a plea-bargain sentence inadmissible de plano. The appellant argued for violations regarding defense terms and omitted legal qualifications, but the court noted that appeals against plea-bargain sentences are strictly limited to specific statutory grounds. Since the appellant's claims fell outside these permitted categories, the court rejected the appeal and ordered the payment of fines.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals based on other grounds are inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible grounds statutory limits procedural defect Cassation review ritiro della domanda di revisione oltraggio alla corte probabilità di successo del ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art.
Art. 616, cod. proc. pen.
e - ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Angelo Lombardi.
art. 129 cod. proc. pen
pen., stante la mancata concessione di termini a difesa, in presenza di una riqualificazione giuridica del fatto contestato, nonché lamentando la omessa valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte cost., sent. n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDI ANGELO nato a AOSTA il 18/07/1991 avverso la sentenza del 19/09/2023 del GIP TRIBUNALE di AOSTA`F--11 4--v udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Aosta ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ex art. 444 cod. proc. pen., a carico di Angelo Lombardi.

2. Ricorre l'imputato, a mezzo del difensore avv. Davide Meloni, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

c) cod. proc. pen., stante la mancata concessione di termini a difesa, in presenza di una riqualificazione giuridica del fatto contestato, nonché lamentando la omessa valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e, infine, deducendo l'omessa indicazione, nel capo d'imputazione, di uno dei reati ascritti.

3. In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è però proponibile esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La presente impugnazione, invece, si colloca all'esterno di tale perimetro, deducendo motivi non consentiti.

4. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio