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Ordinanza — n. 5796/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5796/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claims regarding the application of specific criminal provisions. The appellate court had already thoroughly examined the case, finding the defendant's negative personality and prior convictions decisive for denying leniency. Consequently, the higher court ruled that the lower judgment was legally sound and free from the alleged defects.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 62-bis e 131-bis c.p.: The court must reject appeals that merely reiterate arguments already examined by the lower courts without presenting new specific grounds or demonstrating a violation of the law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of specific grounds procedural defects criminal leniency provisions negative personality assessment prior criminal record appellate court review sanzioni penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.
Angelo Casa, denunciando manifesta violazione della legge penale e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 62-bis c.p.
Art. 131-bis c.p.
La doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131-bis cod. proc. pen
La doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato evidentemente decisivo (Sez.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
pen., laddove si tratti di elemento considerato evidentemente decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZOLLA CARLO nato a TARANTO il 07/11/1993 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 17/05/2022, che aveva ritenuto Carlo Pizzolla colpevole del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Ricorre per cassazione Carlo Pizzolla, per il tramite del difensore avv. Angelo Casa, denunciando manifesta violazione della legge penale e vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett.

b) e lett.

e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis e 131-bis cod. pen.

3. La doglianza inerente alla mancata applicazione dell'istituto ex art. 131-bis cod. proc. pen. non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto semplicemente reiterativa di profili di censura già congruamente vagliati dal giudice di merito. Invero, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod. pen., laddove si tratti di elemento considerato evidentemente decisivo (Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, la Corte d'appello di Lecce ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio de quo, in ragione della personalità ritenuta negativa del soggetto, essendo questi gravato da un rilevante corredo di pregiudizi di allarmante natura, oltre che da due precedenti concernenti fatti di identica natura, rispetto a quelli per i quali si procede.

4. La sentenza impugnata rileva inoltre come elementi positivi, in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non siano rinvenibili, assumendo invece rilievo dirimente proprio i sopra evidenziati precedenti penali. A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, oltre che espresse in maniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste - con deduzioni aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, di procedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Orbene, a parte la vaghezza contenutistica delle doglianze prospettate, a fronte delle corrette e puntuali considerazioni sopra riportate, la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale di quantificazione sanzionatoria riservato al giudice di merito, laddove esercitato congruamente, logicamente ed anche in coerenza con il principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art.133 cod. pen., si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto, in ordine a elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di elementi che si assumono indebitamente pretermessi, nell'apprezzamento compiuto dal giudice impugnato.

5. La motivazione, in definitiva, risulta articolata, esaustiva e priva di profili di contraddittorietà o illogicità; la sentenza impugnata è destinata, pertanto, a restare immune da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.

6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in R