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Ordinanza — n. 5795/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere complaint lacking legal grounds regarding probation eligibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5795/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by rejecting his request for probation due to alleged procedural flaws, claiming he had secured suitable employment and housing. The court rejected these arguments as mere complaints of fact that failed to challenge the lower court's logical reasoning regarding the appellant's lack of territorial roots and unverified employment contract.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based solely on factual complaints without legal argumentation or logical contradiction to the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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probation eligibility inadmissible appeal mere complaint of fact territorial roots court costs and fine contratto di lavoro a domicilio accertamento della capacità lavorativa statuto di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Stefania Russo, difensore di Amine Delloufi, impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza del vizio ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLOUFI AMINE nato il 24/04/1996 avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza presentata da Amine Delloufi, soggetto condannato per violazione degli artt. 13 comma 13 digs. 25 luglio 1998, n 286 e 73 comma 5 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commessi dal 2016 al 2018, con pena detentiva espianda pari ad anni due, mesi quattro e giorni ventotto di reclusione, istanza finalizzata a ottenere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, ovvero la detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 -ter Ord. pen.

2. L'avv. Stefania Russo, difensore di Amine Delloufi, impugna tale provvedimento, dolendosi della sussistenza del vizio ex art. 606, comma 1, lett.

e) cod, proc. pen. e rappresentando come il condannato avesse reperito e debitamente documentato la sussistenza di una idonea attività lavorativa, oltre a precisare diversi domicili idonei allo svolgimento della misura alternativa.

3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto. Dette critiche, altresì, sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico, privo di spunti di illogicità e contraddittorietà - dal Tribunale di sorveglianza di Milano. Invero, nell'impugnato provvedimento si sottolinea come il condannato - nonostante l'indicazione di plurime abitazioni - non sia mai stato reperito in tali luoghi, così divenendo palese il suo mancato radicamento sul territorio.

Evidenzia il Tribunale di sorveglianza, inoltre, come già in precedenza sia stata revocata l'ordinanza di ammissione alla detenzione domiciliare e sia stata disattesa l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proprio sul duplice presupposto della irreperibilità del soggetto e del fatto che l'allegato contratto di lavoro non risultasse formato. L'impugnazione, a fronte di tale motivazione, spende unicamente argomenti assertivi e apodittici, non atti a scalfire la tenuta logica dell'avversata ordinanza.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25