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Ordinanza — n. 5794/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for home detention due to lack of new health facts and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5794/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Dino Virardi's appeal against the Milan probation court's denial of home detention inadmissible. The appellant argued the lower court omitted health assessment and failed to order a forensic examination, but these claims were deemed factually exhausted. The court ruled that since the health issues were already thoroughly evaluated and the detention regime was deemed adequate, the new arguments lacked novelty and violated procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 147 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against probation court decisions regarding health-based sentence modifications are inadmissible if they merely repeat facts already fully examined and lack new evidence or legal grounds.

Parole chiave

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probation appeal health detention procedural inadmissibility repeated arguments forensic examination allontanamento nonostante motivi di salute ricovero psichiatrico forzato semiprigionia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 147 cod. pen.
Il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di differimento della pena per gravi motivi di salute, ex art. 147 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 147 cod. pen
Il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di differimento della pena per gravi motivi di salute, ex art. 147 cod.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIRARDI DINO nato a VAPRIO D'ADDA il 02/08/1971 avverso l'ordinanza del 20/07/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Dino Virardi, detenuto in espiazione della pena di anni ventidue, mesi sei di reclusione e mesi otto di arresto, ricorre in cassazione, a mezzo del difensore avv. Ganpiero Verrengia, avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano indicata in epigrafe. Il provvedimento impugnato, nel rigettare la richiesta di differimento della pena per gravi motivi di salute, ex art. 147 cod. pen., nelle forme della detenzione domiciliare, inoltrata nell'interesse del suddetto condannato, avrebbe omesso la motivazione, non valutando adeguatamente la situazione sanitaria del soggetto e rigettando illegittimamente l'auspicata effettuazione di perizia.

2. Trattasi di doglianze non consentite in sede di legittimità, in quanto interamente versate di fatto. Dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già congruamente vagliati e disattesi - secondo un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Milano, con l'ordinanza impugnata. Invero, il provvedimento evidenzia come il soggetto venga adeguatamente gestito - sotto il profilo sanitario - in ambiente detentivo, venendo sottoposto a tutte le terapie necessarie. A fronte di una motivazione logica ed esente da spunti di contraddittorietà, le argomentazioni difensive appaiono reiterative e assertive.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 25 gennai