Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it was filed personally after 2017 law requiring lawyer signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally filed it after August 3, 2017, when legislation required such appeals to be signed by a registered defense lawyer. The appellant argued for personal filing rights, but the court noted that the 2017 law explicitly excluded this faculty for both defendants and convicted persons. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals for cassation filed personally by the accused after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible as they must be signed by a defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDEL MAKSOUD ESSAM ABDEL MONSEN nato il 14/03/1959 avverso l'ordinanza del 19/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato av7‘o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA; / 2 /
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Essam Abdel Mohsen Abdel Maksoud ha personalmente proposto ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Roma. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018, Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenzia che è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017.
2. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 20