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Ordinanza — n. 5788/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses criminal appeal as untimely filed after second-instance judgment deadline expired.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5788/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to procedural timeliness violations. The appellant, Cristiano Cerrone, argued for a retrial regarding arson charges after damaging an ex-lover's apartment while under the influence of substances, claiming he lacked intent to cause fire. The court ruled the appeal was filed late because the 45-day filing period began only after the 90-day motivation deadline expired, rendering the submission on November 3, 2023, untimely.

Regesto Legislator

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Art. 544, comma 3; Art. 548, comma 2; Art. 585, comma 1, lett. c) and comma 2, lett. c) cod. proc. pen.: The time limit for filing a cassation appeal commences from the day following the expiration of the deadline for depositing the second-instance judgment, not from the judgment's deposit date.

Parole chiave

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cassation appeal timeliness second instance judgment deposit procedural deadline calculation criminal procedure code untimely filing dismissal incendio colposo recidiva nell'infrazione abuso di sostanze

Disposizioni normative citate

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Art. 544, comma 3, cod. proc. pen.
Rileva infatti il Collegio che, nella sentenza di secondo grado emessa il 09/06/2023, è stato riservato - a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. - il termine di novanta giorni, per il deposito della motivazione; tale termine è giunto a scadenza, quindi, il 07/09/2023.
Art. 548, comma 2, cod. proc. pen.
La sentenza è stata tempestivamente depositata il 27/07/2023, di tal che non ricorre il caso tipizzato dall'art. 548 comma 2 cod.
Art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
pen.; il termine utile per la proposizione del ricorso, allora, ha iniziato a decorrere, ex art. 585, comma 2 lett.
Art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.
pen.; il termine utile per la proposizione del ricorso, allora, ha iniziato a decorrere, ex art. 585, comma 2 lett.
Art. 616, cod. proc. pen.
art. 548 comma 2 cod. proc. pen
La sentenza è stata tempestivamente depositata il 27/07/2023, di tal che non ricorre il caso tipizzato dall'art. 548 comma 2 cod. proc. pen.; il termine utile per la proposizione del ricorso, allora, ha iniziato a decorrere, ex art.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Di Blasi, Rv. 283273
[sul punto, si veda Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Di Blasi, Rv. 283273, a mente della quale: «In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERRONE CRISTIANO nato a NAPOLI il 11/09/1985 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la decisione del Tribunale di Varese del 14/09/2022, che aveva dichiarato Cristiano Cerrone colpevole dei reati di cui agli artt. 423, 614 e 624- 625 cod. pen. e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi due di reclusione.

2. Ricorre per cassazione Cristiano Cerrone, a mezzo del difensore avv. Nicola Trisciuoglio, deducendo errata applicazione della legge penale, con riferimento al reato di incendio, nonché vizio della motivazione. Il Cerrone, che si trovava al momento sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche, si era recato all'interno dell'appartamento della persona offesa, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale, al solo fine di riappropriarsi di un anello che le aveva in precedenza regalato; aveva poi deciso di danneggiare alcuni oggetti ivi presenti, senza avere, però, l'intenzione di provocare un incendio e senza poter prevedere l'effettivo espandersi delle fiamme.

3. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo. Rileva infatti il Collegio che, nella sentenza di secondo grado emessa il 09/06/2023, è stato riservato - a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen. - il termine di novanta giorni, per il deposito della motivazione; tale termine è giunto a scadenza, quindi, il 07/09/2023. La sentenza è stata tempestivamente depositata il 27/07/2023, di tal che non ricorre il caso tipizzato dall'art. 548 comma 2 cod. proc. pen.; il termine utile per la proposizione del ricorso, allora, ha iniziato a decorrere, ex art. 585, comma 2 lett.

c) cod. proc. pen., dalla scadenza del suddetto termine utile per il deposito della sentenza, come determinato dal giudice. Il 08/09/2023, pertanto, è da considerare dies a quo, dal quale ha iniziato a decorrere il termine di 45 giorni, entro il quale si sarebbe potuta proporre validamente l'impugnazione, ai sensi dell'art. 585, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. [sul punto, si veda Sez. 6, n. 23608 del 27/04/2022, Di Blasi, Rv. 283273, a mente della quale: «In tema di computo dei termini processuali, ai fini della tempestività della impugnazione nel caso di riserva di deposito della motivazione, il termine per la proposizione del gravame, ex art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., comincia a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza di quello previsto per il deposito della sentenza, in virtù del principio generale di cui all'art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga il predetto art. 585»]. L'ultimo momento utile, entro il quale sarebbe stato possibile depositare tempestivamente il ricorso per cassazione, è dunque da fissare al giorno 23/10/2023; l'atto di impugnazione risulta depositato, al contrario, il giorno 03/11/2023.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,