Italian Court dismisses plea bargain appeal as inadmissible for non-allowed re-evaluation of evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal against a plea bargain sentence inadmissible de plano. The defendant argued for a re-evaluation of evidence under Article 606, but the court held that appeals against plea bargains are strictly limited to specific grounds like the expression of will or legal qualification errors. Consequently, the request to re-weigh factual elements was rejected, resulting in the dismissal of the appeal and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds such as the expression of will, lack of correlation between request and sentence, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding any general re-evaluation of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORTELLA FRANCESCO nato a TARANTO il 25/05/1988 avverso la sentenza del 06/10/2023 del GIP TRIBUNALE di TARANTOa-tNi udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto ha emesso la sentenza indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a carico di Francesco Tortella.
2. Ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore avv. Salvatore Maggio, deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett.
b) e lett.
c) cod. proc. pen., stante la mancata valutazione di elementi atti a condurre a una pronuncia ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. In base all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile, però, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, nonché al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e, infine, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
4. Nel caso in esame, si invoca una non consentita rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza emersi. Ne discende l'inammissibilità del ricorso, da dichiarare de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e - ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. - la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 20