Cassation appeal dismissed for inadmissibility as grievances were merely factual complaints not raising legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Imperatore inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Imperatore argued that the Tribunal of Surveillance relied exclusively on presumptive evidence and incorrectly set the revocation date at the start of the measure. The Court rejected these claims as mere factual complaints that do not constitute valid legal grounds for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609, 610 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when grievances consist solely of factual complaints seeking a re-evaluation of evidence, rather than raising distinct legal issues.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPERATORE SALVATORE nato a NAPOLI il 20/04/1970 avverso l'ordinanza del 03/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha ratificato il provvedimento di sospensione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, emesso dal Magistrato di sorveglianza della medesima città il 31/08/2023, nei confronti di Salvatore Imperatore, soggetto condannato per plurimi fatti di spaccio, nonché per furto tentato e consumato e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti; il provvedimento di sospensione della misura alternativa era stato adottato per esser stato questi, in plurime occasioni, controllato in compagnia di un soggetto pregiudicato, oltre che a causa della intervenuta denuncia a suo carico. Trattasi di soggetto nei confronti del quale era in esecuzione la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, disposta con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli del 04/10/2022. A mezzo della suddetta ordinanza, inoltre, è stata determinata la decorrenza della revoca della suddetta misura alternativa, che è stata fissata all'inizio della stessa.
2. Ricorre per cassazione Salvatore Imperatore, per il tramite del difensore avv. Pasquale Serafino, deducendo erronea valutazione delle risultanze processuali e illogicità della motivazione, essendosi basato il Tribunale di sorveglianza di Napoli - in via esclusiva - su elementi di natura indiziaria e deduttiva, oltre che per aver incongruamente stabilito la decorrenza della avversata revoca sin dall'inizio della misura. La difesa ha depositato memoria, a mezzo della quale ha ribadito integralmente le ragioni poste a fondamento dell'atto di impugnazione.
3. Il ricorso è inammissibile. Le censure sussunte nell'atto di impugnazione, infatti, non sono consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da doglianze meramente versate in fatto, volte direttamente a sollecitare una rivalutazione degli elementi di valutazione e conoscenza posti a fondamento della decisione impugnata, oltre che ad esaltare dedotti spunti di contraddittorietà, che risultano - al contrario - del tutto assenti nel testo dell'avversato provvedimento. Dette critiche sono, altresì, riproduttive di argomentazioni già adeguatamente vagliate e disattese - in base a un ineccepibile argomentare giuridico - dal Tribunale di sorveglianza di Napoli. Invero, detto Tribunale ha preso in considerazione la univoca significazione dei sopra detti episodi sopravvenuti, considerandoli evocativi della mancata comprensione - da parte del condannato ricorrente - della finalità eminentemente rieducativa, intimamente connessa alla misura alternativa concessagli.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i