Cassation court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual criticisms of the lower court's unity of criminal design finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Giuseppe Altilia's appeal inadmissible because it relied solely on factual criticisms regarding the unity of criminal design. The defense argued the lower court ignored indicators of a continuous criminal plan, but the court ruled these were merely factual disputes already properly addressed. Consequently, the appeal was rejected for violating procedural rules that exclude pure factual challenges from cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p.; Art. 81 e 671 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they consist exclusively of criticisms of facts or if the lower court's reasoning is logically coherent and free of contradictions.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTILIA GIUSEPPE nato a BOTRICELLO il 25/07/1965 avverso l'ordinanza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro - nella veste di Giudice dell'esecuzione - ha rigettato la richiesta di unificazione sotto il vincolo della continuazione, presentata nell'interesse di Giuseppe Altilia con riferimento: - alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 23/09/2020 (passata in giudicato il 16/06/2021), di condanna alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 2.667,00 di multa per il reato di usura, commesso in Botricello, tra il dicembre 2004 e il gennaio 2006, in danno dell'imprenditore Antonio Nicola Dardano; - alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 22/12/2020 (passata in giudicato il 30/03/2022), di condanna alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 12.000,00 di multa per il reato di usura, commesso in Botricello, dal mese di aprile 2015 al mese di luglio 2018, in danno dell'imprenditore Francesco Megna; - alla sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 02/11/2021 (passata in giudicato il 04/07/2022), di condanna alla pena di anni cinque e mesi dieci di reclusione ed euro 20.000,00 di multa per il reato di usura, commesso in Sellia Marina tra il 24 e il 31 maggio 2011 in danno di Maurizio Colosimo, gestore di un autosalone, in Cropani negli anni 2011 e 2012 in danno di Osvaldo Mustara, ristoratore e in Sellia Marina dall'anno 2007 al mese di agosto 2012, in danno di Vito Valentino, titolare di omonima ditta artigianale.
2. Ricorre per cassazione Giuseppe Affilia, a mezzo del difensore avv. Salvatore Iannone, deducendo violazione e/o erronea applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
b) cod. proc. pen., nonché mancanza/contraddittorietà della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., con riferimento agli artt. 81 e 671 cod. proc. pen. La difesa ha presentato memoria, mediante la quale ha ribadito le ragioni sulle quali si fonda l'atto di impugnazione.
3. Le doglianze poste e fondamento dell'impugnazione risultano inammissibili, in quanto costituite da critiche meramente versate in punto di fatto, lamentando esse come l'ordinanza avversata abbia trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso, emergenti dall'esame delle condotte delittuose realizzate. Dette censure, si ripete, sono tutte versate in fatto e, altresì, appaiono meramente riproduttive di profili di censura che risultano già adeguatamente vagliati e disattesi - secondo un corretto argomentare giuridico - dal Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia come i fatti in relazione ai quali si invoca la riunione in continuazione siano, tra loro, del tutto slegati, apparendo quindi frutto di separate volizioni. La motivazione adottata dalla Corte di appello di Catanzaro, infine, è logica e coerente, oltre che priva di forme di contraddittorietà; in quanto tale, essa merita di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma in sede di legittimità.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de