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Ordinanza — n. 5780/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting new factual evaluation of social danger.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5780/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to consider the time elapsed since the crimes and the benefits of early release, claiming a contradictory motivation regarding social danger. The court rejected this, ruling that the appeal sought a new substantive evaluation of facts, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 202, 203 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they attempt to provoke a new evaluation of facts or merits, as the court's role is limited to verifying the correct application of law.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal social danger assessment cassation review limits procedural exhaustion new factual evaluation pericolo di reiterazione pentito prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 202 c.p.p.
Art. 203 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOI ANGELO nato a SAN GAVINO MONREALE il 29/01/1950 avverso l'ordinanza del 13/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di Angelo Moi, avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza della medesima città aveva dichiarato la pericolosità sociale del condannato e gli aveva applicato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno; per l'effetto, il Tribunale di sorveglianza ha confermato tale ordinanza.

2. Avverso tale provvedimento Angelo Moi, a mezzo del difensore avv. Stefano Piras, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo inosservanza degli artt. 202 e 203 cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti pretesi dalla legge, per la applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata; tali requisiti sarebbero stati valutati dal suddetto Tribunale - e, ancor prima, dal Magistrato di sorveglianza - adottando un percorso motivazionale che si rivela contraddittorio e manifestamente illogico. In particolare, la censura difensiva si appunta sulla omessa considerazione - in senso favorevole al condannato - del rilevantissimo lasso di tempo trascorso dai fatti, in assenza di ulteriori comportamenti illeciti da parte del Moi.

Meramente apparente, inoltre, è la motivazione concernente la valenza - in punto di persistenza della pericolosità sociale - dei precedenti penali annoverati dal condannato. Nemmeno è stata adeguatamente considerata la concessione, al ricorrente, dei beneficio della liberazione anticipata, che postula proprio la partecipazione dello stesso all'opera di rieducazione.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi interamente versati in fatto, quindi non consentiti in questa sede e, comunque, manifestamente infondati. Invero detto ricorso, pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova - e non consentita - valutazione nel merito, circa la sussistenza dei presupposti necessari per l'adozione della misura di sicurezza della libertà vigilata, con particolare riferimento al profilo della pericolosità sociale.

Il tutto non può incidere sulla tenuta di un'ordinanza quale quella impugnata, che ha correttamente valutato gli elementi risultanti dagli atti, adottando una motivazione congrua e priva di errate applicazioni della legge, sia penale che processuale. Il provvedimento avversato, infatti, ha reputato condivisibile il giudizio sulla pericolosità sociale del Moi, espresso dal Magistrato di sorveglianza, stante la particolare proclività dimostrata dal soggetto, rispetto alla tipologia delittuosa per la quale è già intervenuta condanna (frutto, secondo il Tribunale di sorveglianza, di una modalità patologica di autogoverno delle relazioni interpersonali).

A ciò, il Tribunale di sorveglianza ha idealmente saldato l'ulteriore dato negativo, costituito dal mancato avvio di un serio processo di rivisitazione critica del pregresso agire, di cui il condannato continua a propugnare una ricostruzione del tutto personale, completamente in contrasto con le ormai definitive risultanze processuali.

4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i