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Sentenza — n. 5775/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal conviction annulled due to prescription; confiscation of weapon remains mandatory despite extinction of offense.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5775/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the second-instance judgment declaring the defendant guilty of carrying a folding knife, finding the crime extinguished by prescription before the appeal verdict. Although the defense argued for dismissal based on the statute of limitations, the court held that such a cause must be raised in the trial court to be admissible. Consequently, the conviction was overturned without remittal, yet the mandatory confiscation of the weapon was upheld as an obligatory security measure independent of the criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110; Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.; Art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152; When a cause of non-punishment like prescription matures before the appellate judgment but was not raised in the trial court, the cassation appeal is admissible and the conviction must be annulled, while mandatory security measures such as confiscation remain in force.

Parole chiave

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criminal prescription mandatory confiscation statute of limitations appellate review security measures non-punishment folding knife porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
La fattispecie di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione alla quale si procede, è estinta per prescrizione.
Art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per essere il reato contestato ormai estinto per prescrizione.
Art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152
pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.
art. 129 cod. proc. pen
Pertanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci
Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, Scotti
Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015, Costantini
Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich
265409; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv.
Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova
267458; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv.
Sez. 1, n. 54086 del 15/11/2017, Loukili
Sez. 4, n. 17644 del 28/03/2023, De Barre
272085; Sez. 4, n. 17644 del 28/03/2023, De Barre, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CUTAIA ROBERTO nato a TERMINI IMERESE il 16/10/1965 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di Termini Imerese del 02/11/2021, che aveva dichiarato Roberto Cutaia colpevole del reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso il 05/11/2016, per aver portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico con lama a punta e taglio pieghevole, azionabile con manovra manuale, della lunghezza complessiva di cm. 32 e, per l'effetto, lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro mille di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali, ordinando anche la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Ricorre per cassazione Roberto Cutaia, per il tramite del difensore avv. Antonio Busuito, denunciando erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione, in relazione alla richiesta formulata in grado di appello, volta alla emissione di sentenza di estinzione per intervenuta prescrizione della contravvenzione ascritta. La difesa ha poi presentato memoria e conclusioni, riportandosi integralmente ai già rassegnati motivi di ricorso, così ribadendo la richiesta di annullamento - con o senza rinvio - della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto per l'intervenuto decorso del termine di prescrizione, già nel corso del giudizio di appello.

3. La fattispecie di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in relazione alla quale si procede, è estinta per prescrizione. Invero, il fatto risale al 5/11/2016 e il termine ordinario di prescrizione, trattandosi di contravvenzione, è pari a quattro anni, elevabile a un massimo di cinque. Tale termine massimo - in assenza di cause di sospensione - è vanamente decorso alla data del 5/11/2021; la sentenza di secondo grado è stata invece emessa il 17/5/2023, ossia allorquando tale periodo era già interamente decorso. Il ricorso non può ritenersi inammissibile, dovendosi richiamare il dictum di Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818, nella cui parte motiva è dato leggere quanto segue: «A diversa conclusione deve pervenirsi nel caso in cui con il ricorso per cassazione è dedotta, sia pure come unica doglianza, l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice. In questa ipotesi, il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità».

4. Pertanto, non ricorrendo alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., possono condurre a una pronuncia più favorevole, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per essere il reato contestato ormai estinto per prescrizione.

5. Resta ferma la già disposta confisca del coltello a serramanico, misura di sicurezza che riveste un carattere obbligatorio, ai sensi dell'art. 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, a norma del quale «Il disposto del primo capoverso dell'articolo 240 del codice penale si applica a tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le munizioni e gli esplosivi»; tale obbligatorietà vige in relazione a tutte le ipotesi delittuose e contravvenzionali attinenti alle armi, anche in caso di estinzione del reato (Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 49969 del 09/10/2015 Costantini, Rv. 265409; Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 20508 del 12/04/2016, Terranova, Rv. 266894; Sez. 1, n. 54086 del 15/11/12017, Loukili, Rv. 272085; Sez. 4, n. 17644 del 28/03/2023, De Barre, Rv. 284607).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione, ferma la confisca. Così decis