Ordinanza — n. 5772/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAPUANO MARIANO nato a NAPOLI il 19/09/1963 RAPUANO DOMENICO nato a NAPOLI il 05/10/1988 RAPUANO ANTONIO nato a NAPOLI il 14/06/1991 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5772/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAPUANO MARIANO nato a NAPOLI il 19/09/1963 RAPUANO DOMENICO nato a NAPOLI il 05/10/1988 RAPUANO ANTONIO nato a NAPOLI il 14/06/1991 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RAPUANO MARIANO nato a NAPOLI il 19/09/1963 RAPUANO DOMENICO nato a NAPOLI il 05/10/1988 RAPUANO ANTONIO nato a NAPOLI il 14/06/1991 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati, con unico atto, dal difensore di Mariano Rapuano, Domenico Rapuano e Antonio Rapuano; considerato che l'unico motivo dei ricorsi, con il quale si contesta la mancanza e/o mancata individuazione del reato presupposto, è privo di specificità e manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334), secondo cui il delitto presupposto non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, in quanto la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi, attraverso prove logiche, dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso; che, nella specie, le doglianze difensive sono palesemente smentite dalla specifica individuazione del reato presupposto, in imputazione e in motivazione (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicemb