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Ordinanza — n. 5771/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5771/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5771/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ANTONIO nato a SPOLTORE il 06/02/1967 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Y, Letto il ricorso di Antonio D'Agostino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 50 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 50 cod. pen; Ordinanza — n. 5771/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 50 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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infortuni sul lavoro regolamento aziendale violazione delle norme sicurezza violazione dei doveri professionali violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro segreto professionale

Disposizioni normative citate

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art. 50 cod. pen
Letto il ricorso di Antonio D'Agostino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 50 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGOSTINO ANTONIO nato a SPOLTORE il 06/02/1967 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARZIA MINUTILLO TURTUR; Y,

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio D'Agostino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità in relazione all'art. 50 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, nella specie, la Corte territoriale ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché si tratta di questioni non devolute alla sua cognizione, come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 dicembre 2