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Ordinanza — n. 5770/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for re-litigating merits and raising non-justiciable second ground.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5770/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court erred in assessing the victim's credibility and violated the law regarding the nature of the assault. The court rejected these claims because they merely re-litigated merits already decided on appeal and raised a ground not permitted in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 192 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: Appeals to the Court of Cassation are limited to legal errors and cannot re-litigate merits or challenge adequate factual findings without specific procedural violations.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility re-litigation of merits violation of law ground victim credibility assessment court of cassazione jurisdiction testimonianza inattendibile mancata prova di parzialità censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 192 c.p.p.
Letto il ricorso di Mihai Stefan Pavel; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
Art. 62-bis c.p.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Mihai Stefan Pavel; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAVEL MINAI STEFAN nato a RADUCANENI( ROMANIA) il 29/09/1989 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 177. R.G. 27759 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mihai Stefan Pavel; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa, ripropone profili di censura schiettamente di merito già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale (si vedano, in particolare, pagg. 2 e ss. della sentenza impugnata), oltre che volto a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto meramente confutativo a fronte di adeguata motivazione scevra di vizi logico-giuridici (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, che richiama la selvaggia e gratuita aggressione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il o