Cassation Court dismisses appeals against second instance judgment for apparent lack of motivation and prescription issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Barry Cheikh and Nane Papa Omar inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found the first six grounds of appeal to be mere repetitions of arguments already rejected by the Court of Appeal with sufficient reasoning regarding the lack of gross forgery and the defendants' awareness of the illicit origin of goods. Furthermore, the court held that the final two grounds were unfounded and that the declaration of extinction due to prescription, which favored the defendants, prevailed over the exclusion of punishability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, comma 1, lett. a) and Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat arguments already decided by the lower court or if they manifestly lack foundation when compared to the sufficient reasoning provided by the judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BARRY CHEIKH nato il 01/01/1983 NANE PAPA OMAR nato il 28/04/1977 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 175. R.G. 27627 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Barry Cheikh e Nane Papa Omar; ritenuto che i primi sei motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 474 comma secondo, e 648, cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, in merito alla contraffazione non grossolana accertata all'esito dell'istruttoria e alla consapevolezza degli indagati della provenienza delittuosa della merce); ritenuto che gli ultimi due motivi di ricorso, in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., sono parimenti reiterativi e comunque manifestamente infondati, non confrontandosi con la congrua motivazione che richiama il considerevole quantitativo di merce sequestrata; peraltro, per i capi a), c) ed e), la declaratoria di estinzione per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità in quanto esito più favorevole per gli imputati - cfr.
Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il