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Ordinanza — n. 5766/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5766/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5766/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE VIOREL nato il 23/01/1987 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 173. R.G. 27612 -2023 Letto il ricorso di Gheorghe Viorel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62 -bis cod. pen; Ordinanza — n. 5766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 27612 -2023 Letto il ricorso di Gheorghe Viorel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perizia psichiatrica insufficiente stato di salute psichica prove psichiatriche prova insufficiente dell'aggravamento clinico inesigibile malgrado lesioni salute motivi medici

Disposizioni normative citate

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art. 62 -bis cod. pen
Letto il ricorso di Gheorghe Viorel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda, in particolare, pag.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHEORGHE VIOREL nato il 23/01/1987 avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 173. R.G. 27612 -2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gheorghe Viorel; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 -bis cod. pen., è manifestamente infondato, in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consigli