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Ordinanza — n. 5765/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argumentative criticism against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5765/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal filed by Domenico Fazzari inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the Court of Appeal erred in qualifying his actions as aiding and abetting rather than money laundering due to insufficient evidence of subjective intent. The court rejected these claims, noting they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing the necessary critical analysis of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it fails to critically analyze the reasoning of the lower court, merely reiterating arguments already rejected without substantive argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of critical analysis money laundering aiding and abetting subjective intent reiteration of arguments court costs riciclaggio di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis cod. pen.
Art. 379 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAZZARI DOMENICO nato a MELICUCCO il 19/03/1971 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 172. R.G. 27599 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Fazzari; Letta la memoria dell'avv. Pasquale Loiacono per il ricorrente; ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione agli artt. 648-bis, 379 e 62-bis cod. pen. per carenza di prova dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio, erronea qualificazione giuridica del fatto (in luogo della più tenue fattispecie di favoreggiamento) e diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso le argomentazioni conformi dei giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 4- 8 della sentenza impugnata, con la motivazione coerente, logica e conseguente all'esauriente disamina dei dati probatori, al dato normativo e a consolidata giurisprudenza di legittimità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Co