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Ordinanza — n. 5763/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and false trade charges due to lack of appeal grounds and vague arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gennaro D'Amico inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's sentencing on recidivism and false trade charges, arguing for reduced penalties and procedural errors. The court rejected these claims because the second ground was not raised during the appeal phase and the third ground was deemed too vague to merit review.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 648, 474, 69, 81, 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it raises issues not included in the appeal grounds or if the arguments are indeterminate and fail to demonstrate a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal recidivism charges false trade goods procedural exclusion vague legal argument contraffazione di merci acquisto fraudolento prodotti identici

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., non è ammesso in sede di legittimità, fondandosi su di una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (ove si contesta solo l'entità degli aumenti), ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 648 cod. pen.
Art. 474 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
pen.; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 62-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag.
art. 62-bis cod. pen
pen.; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 62-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye
Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang
218771; Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICO GENNARO nato a NAPOLI il 11/12/1973 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 170. R.G. 27579 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro D'Amico; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 648, 474 cod. pen. cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo cui il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi ben possono concorrere, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità, e che non risulta dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore (Sez.

U, Sentenza n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771; Sez. 2, n. 21469 del 20/03/2019, Wang, Rv. 276326); considerato il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine agli artt. 69, 81 e 648 cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità, fondandosi su di una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello (ove si contesta solo l'entità degli aumenti), ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; osservato che l'ultimo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'art. 62-bis cod. pen., è generico per indeterminatezza, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 I