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Ordinanza — n. 5762/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argumentative critique and insufficient legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5762/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Bedjina Moses Tetteh inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground of appeal merely repetitive of lower court reasoning without substantive argumentation, while the second ground was deemed factually insufficient to challenge the conviction. Consequently, the decision was rejected because the appellant failed to provide the required critical analysis against the appellate judgment.

Regesto Legislator

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Art. 192 cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal must contain a critical argumentative critique of the lower court's reasoning; mere repetition of facts or insufficient legal grounds renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of argumentative critique repetitive grounds insufficient legal grounds court costs order prove acquisite tramite sorveglianza identificazione credibile verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 192 cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Bedjina Moses Tetteh; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod.
Art. 62-bis cod. pen.
3 della sentenza impugnata, in merito alle puntuali dichiarazioni della PO riscontrate dalle immagini della videosorveglianza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'art. 62-bis cod.
art. 192 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Bedjina Moses Tetteh; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 62-bis cod. pen
3 della sentenza impugnata, in merito alle puntuali dichiarazioni della PO riscontrate dalle immagini della videosorveglianza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'art. 62-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEDJINA MOSES TETTEH nato il 25/09/1976 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 169. R.G. 27552 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bedjina Moses Tetteh; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. quanto al riconoscimento fotografico del ricorrente da parte della parte offesa in sede di individuazione fotografica, si risolve nella pedissequa reiterazione di quanto già dedotto in appello, fondato sulla rilettura del compendio istruttorio (impossibile nel giudizio di legittimità) e puntualmente disattesiD dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparente, in quanto ometteta di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in merito alle puntuali dichiarazioni della PO riscontrate dalle immagini della videosorveglianza); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in ordine all'art. 62-bis cod. pen., risulta meramente confutativo e fattuale a fronte di una sufficiente e non illogica motivazione e di adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, in tema di doverosa prevalenza della mancanza di resipiscenza, dei gravi precedenti e delle violente modalità esecutive); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il C