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Ordinanza — n. 5761/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive and unfounded arguments regarding statutory violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Giovanni Di Mauro inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the Second Instance Court's judgment on grounds of motivational defects and legal violations concerning Articles 474, 648, and 712 of the Criminal Code. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed in the appeal without providing new substantive criticism or addressing the factual findings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 364 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected in the lower court judgment without offering new substantive grounds or a critical argumentation.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments motivational defect statutory violation Criminal Code Court of Cassation procedural dismissal contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 364 c.p.c.
Art. 474 cod. pen.
3 e 4 della sentenza impugnata, in tema di sussistenza del delitto presupposto - quello di cui all'art. 474 cod.
Art. 648 cod. pen.
Art. 712 cod. pen.
art. 474 cod. pen
3 e 4 della sentenza impugnata, in tema di sussistenza del delitto presupposto - quello di cui all'art. 474 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO GIOVANNI nato a NAPOLI il 17/11/1974 avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 168. R.G. 27525 - 2022

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giovanni Di Mauro; ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 474, 648 e 712 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata, in tema di sussistenza del delitto presupposto - quello di cui all'art. 474 cod. pen. - e di piena consapevolezza della contraffazione); considerato, peraltro, che i predetti motivi - oltre che reiterativi - risultano manifestamente infondati poiché afferenti ad asserito difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Cons