Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argumentation and procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Ali Mohamed inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding robbery elements, but the court found these grounds to be mere repetitions of lower court arguments without substantive critique. Consequently, the decision was rejected because the appeal failed to meet the threshold for a legitimate review of the trial court's factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 comma secondo cod. pen.; Art. 360 n. 1 lett. a c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates lower court arguments without providing a critical argumentative critique or identifying specific procedural errors.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI MOHAMED nato il 03/08/1986 avverso la sentenza del 30/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 167. R.G. 27516 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ali Mohamed; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 628 comma secondo cod. pen. (per asserita carenza degli elementi costitutivi del reato) ed alla mancata riqualificazione come delitto tentato, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata, che evidenzia la sussistenza di uno spintonamento, tale da integrare il requisito della violenza, e l'avvenuta consumazione della rapina impropria già al momento dell'impossessamento); tenuto conto, peraltro, che tali motivi sono volti a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 I C