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Ordinanza — n. 5759/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5759/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5759/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO SALVATORE nato a RAVANUSA il 22/04/1969 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Salvatore Gambino; ritenuto che i plurimi profili di censura esposti il primo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per la truffa contestata, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su argomenti schiettamente fattuali e già puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti e comunque presupponenti un'inammissibile nuova ponderazione della piattaforma istruttoria (la sentenza impugnata ricostruisce la vicenda, condividendo le conclusioni del primo giudice, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità non è stata posta in dubbio neppure dall'imputato, riscontrate dalle produzioni documentali, sottolineando specificamente la rappresentazione di un chilometraggio inferiore); considerato che, quanto al secondo motivo, la rinnovazione istruttoria di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5759/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 603, comma 1, cod. proc. pen.

Parole chiave

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accuse di truffa contraffazione di merci contratto di compravendita di veicoli vendita a titolo di autotutela infrazione alle norme della circolazione pubblicità ingannevole
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAMBINO SALVATORE nato a RAVANUSA il 22/04/1969 avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Gambino; ritenuto che i plurimi profili di censura esposti il primo motivo di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'affermazione di responsabilità per la truffa contestata, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su argomenti schiettamente fattuali e già puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare soltanto apparenti e comunque presupponenti un'inammissibile nuova ponderazione della piattaforma istruttoria (la sentenza impugnata ricostruisce la vicenda, condividendo le conclusioni del primo giudice, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità non è stata posta in dubbio neppure dall'imputato, riscontrate dalle produzioni documentali, sottolineando specificamente la rappresentazione di un chilometraggio inferiore); considerato che, quanto al secondo motivo, la rinnovazione istruttoria di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività e il giudice di appello ha l'obbligo di motivare espressamente solo in caso di accoglimento della richiesta istruttoria, mentre le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell'apparato motivazionale della decisione adottata (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114); la Corte milanese ha congruamente motivato sulla inutilità dell'incombente, attesa la dubbia autenticità del documento e il mancato accoglimento dell'istanza difensiva si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità (Sez. 6, n. 2972 del 04/12/2020, dep. 2021, G., Rv. 280589). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023