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Ordinanza — n. 5758/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5758/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5758/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM ABDELHALIM NASR HESHAM nato il 01/11/1992 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 165. 27475 - 2023 Letto il ricorso di Karim Abdhelhalim Nasr Hesham; Letti i motivi aggiunti depositati per il ricorrente dall'avv. Filippo Giovanni Maria Caccamo, con contestuale istanza di riassegnazione ad altra sezione; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 500, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alle dichiarazioni delle persone non risulta precedentemente dedotto in appello ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che il secondo motivo, relativo alla contravvenzione di cui all'art. 4, I. 110/75, è totalmente aspecifico (laddove postula il dubbio su chi avesse impugnato il coltello, mentre la Corte territoriale indica - p. 3 - in tal senso proprio Karim) e comunque manifestamente infondato, tenuto conto della natura concorsuale della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5758/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 27475 - 2023 Letto il ricorso di Karim Abdhelhalim Nasr Hesham; Letti i motivi aggiunti depositati per il ricorrente dall'avv. Filippo Giovanni Maria Caccamo, con contestuale istanza di riassegnazione ad altra sezione; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 500, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alle dichiarazioni delle persone non risulta precedentemente dedotto in appello ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che il secondo motivo, relativo alla contravvenzione di cui all'art. 4, I. 110/75, è totalmente aspecifico (laddove postula il dubbio su chi avesse impugnato il coltello, mentre la Corte territoriale indica - p. 3 - in tal senso proprio Karim) e comunque manifestamente infondato, tenuto conto della natura concorsuale della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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porto abusivo di armi infrazione alla legge sulle armi abuso di materiali compromettibilità arma personale rimborso delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM ABDELHALIM NASR HESHAM nato il 01/11/1992 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 165. 27475 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Karim Abdhelhalim Nasr Hesham; Letti i motivi aggiunti depositati per il ricorrente dall'avv. Filippo Giovanni Maria Caccamo, con contestuale istanza di riassegnazione ad altra sezione; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 500, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alle dichiarazioni delle persone non risulta precedentemente dedotto in appello ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che il secondo motivo, relativo alla contravvenzione di cui all'art. 4, I. 110/75, è totalmente aspecifico (laddove postula il dubbio su chi avesse impugnato il coltello, mentre la Corte territoriale indica - p. 3 - in tal senso proprio Karim) e comunque manifestamente infondato, tenuto conto della natura concorsuale della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consig