Ordinanza — n. 5758/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM ABDELHALIM NASR HESHAM nato il 01/11/1992 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 165. 27475 - 2023 Letto il ricorso di Karim Abdhelhalim Nasr Hesham; Letti i motivi aggiunti depositati per il ricorrente dall'avv. Filippo Giovanni Maria Caccamo, con contestuale istanza di riassegnazione ad altra sezione; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 500, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alle dichiarazioni delle persone non risulta precedentemente dedotto in appello ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che il secondo motivo, relativo alla contravvenzione di cui all'art. 4, I. 110/75, è totalmente aspecifico (laddove postula il dubbio su chi avesse impugnato il coltello, mentre la Corte territoriale indica - p. 3 - in tal senso proprio Karim) e comunque manifestamente infondato, tenuto conto della natura concorsuale della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5758/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 27475 - 2023 Letto il ricorso di Karim Abdhelhalim Nasr Hesham; Letti i motivi aggiunti depositati per il ricorrente dall'avv. Filippo Giovanni Maria Caccamo, con contestuale istanza di riassegnazione ad altra sezione; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 500, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alle dichiarazioni delle persone non risulta precedentemente dedotto in appello ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che il secondo motivo, relativo alla contravvenzione di cui all'art. 4, I. 110/75, è totalmente aspecifico (laddove postula il dubbio su chi avesse impugnato il coltello, mentre la Corte territoriale indica - p. 3 - in tal senso proprio Karim) e comunque manifestamente infondato, tenuto conto della natura concorsuale della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARIM ABDELHALIM NASR HESHAM nato il 01/11/1992 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 165. 27475 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Karim Abdhelhalim Nasr Hesham; Letti i motivi aggiunti depositati per il ricorrente dall'avv. Filippo Giovanni Maria Caccamo, con contestuale istanza di riassegnazione ad altra sezione; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 500, comma 2, cod. proc. pen., in ordine alle dichiarazioni delle persone non risulta precedentemente dedotto in appello ed è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che il secondo motivo, relativo alla contravvenzione di cui all'art. 4, I. 110/75, è totalmente aspecifico (laddove postula il dubbio su chi avesse impugnato il coltello, mentre la Corte territoriale indica - p. 3 - in tal senso proprio Karim) e comunque manifestamente infondato, tenuto conto della natura concorsuale della responsabilità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consig