Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5756/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5756/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5756/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPOKU YAW nato il 02/01/1990 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 163. R.G. 27447 -2023 Letto il ricorso di Yaw Opoku; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 5756/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 27447 -2023 Letto il ricorso di Yaw Opoku; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
condono delle spese procedurali attenuazione della pena sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda economicità del trattamento sanzione sproporzionata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Yaw Opoku; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPOKU YAW nato il 02/01/1990 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 163. R.G. 27447 -2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Yaw Opoku; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il on igliere