Ordinanza — n. 5756/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPOKU YAW nato il 02/01/1990 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 163. R.G. 27447 -2023 Letto il ricorso di Yaw Opoku; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 5756/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 27447 -2023 Letto il ricorso di Yaw Opoku; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OPOKU YAW nato il 02/01/1990 avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 163. R.G. 27447 -2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Yaw Opoku; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché afferente al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il on igliere