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Ordinanza — n. 5755/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5755/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZICHITTELLA CARLO nato a MARSALA il 18/05/1952 avverso la sentenza del 26/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 162. R.G. 27446 - 2023 Letto il ricorso di Carlo Zicchitella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 420 ter, 178, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 5755/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 27446 - 2023 Letto il ricorso di Carlo Zicchitella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 420 ter, 178, lett.

Parole chiave

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obbligo di comparizione all'udienza diritto di essere sentito rinuncia al dibattimento orale facoltà di astenersi dal testimoniare diritti della difesa procedimento in contumacia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZICHITTELLA CARLO nato a MARSALA il 18/05/1952 avverso la sentenza del 26/05/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 162. R.G. 27446 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carlo Zicchitella; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza delle norme processuali in relazione agli artt. 420 ter, 178, lett.

c) e 179 cod. proc. pen. quanto al diritto di partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto, è manifestamente infondato, emergendo chiaramente dai verbali di udienza del 15/05/2023 come tutti gli imputati detenuti abbiano espressamente rinunciato a comparire alla successiva udienza del 26/05/2023; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consiglier