Ordinanza — n. 5754/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO VALERIO nato a PIACENZA il 08/11/1973 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 161. R.G. 27436 - 2023 Letto il ricorso di Valerio Napolitano; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4, 133 cod. pen. e 27 co. 3 Cost., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché afferenti alla natura circostanziale del reato e al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in tema di plurioffensività delle condotte e di applicazione della recidiva erroneamente applicata in primo grado in favore dell'imputato e alla valenza dei gravi precedenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5754/2024 — snpen · Corte di Cassazione: R.G. 27436 - 2023 Letto il ricorso di Valerio Napolitano; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4, 133 cod. pen. e 27 co. 3 Cost., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché afferenti alla natura circostanziale del reato e al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in tema di plurioffensività delle condotte e di applicazione della recidiva erroneamente applicata in primo grado in favore dell'imputato e alla valenza dei gravi precedenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO VALERIO nato a PIACENZA il 08/11/1973 avverso la sentenza del 08/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 161. R.G. 27436 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Valerio Napolitano; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 62 n. 4, 133 cod. pen. e 27 co. 3 Cost., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché afferenti alla natura circostanziale del reato e al trattamento punitivo, oggetto di sufficiente e non illogica motivazione e adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata, in tema di plurioffensività delle condotte e di applicazione della recidiva erroneamente applicata in primo grado in favore dell'imputato e alla valenza dei gravi precedenti); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consiglie