Ordinanza — n. 5752/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MAYCOL nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 05/06/1988 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 159. R.G. 27362 - 2023
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 5752/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Maycol Minguzzi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è generico per insuperabile indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MAYCOL nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 05/06/1988 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 159. R.G. 27362 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Maycol Minguzzi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è generico per insuperabile indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consiglie