Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5752/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5752/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5752/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MAYCOL nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 05/06/1988 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 159. R.G. 27362 - 2023

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 5752/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Letto il ricorso di Maycol Minguzzi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è generico per insuperabile indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione legittimazione a ricorrere riesame dell'entità pena obbligo di articolare le censure
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINGUZZI MAYCOL nato a CASTEL SAN PIETRO TERME il 05/06/1988 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 159. R.G. 27362 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maycol Minguzzi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge penale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è generico per insuperabile indeterminatezza perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consiglie