Italian Court dismisses appeal claiming procedural violations and lack of reasoning regarding criminal trial conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Robertino Ladu's appeal inadmissible, ordering him to pay costs. Ladu argued for violations of constitutional rights and procedural rules, but the court found these claims contradicted by the trial record. Consequently, the court refused a re-evaluation of evidence and rejected the appeal on procedural grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24 Cost.; Art. 6 CEDU; Art. 178 c. 1 lett. c) c.p.p.; Art. 179 c.p.p.; Art. 192 c.p.p.; Art. 533 c. 1 c.p.p.; Art. 81 c. 2 c.p.; Art. 648 c.p.; Art. 27 Cost.: An appeal alleging procedural violations and lack of reasoning is inadmissible when the alleged defects are demonstrably refuted by the official trial records and the lower court's reasoning is not arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LADU ROBERTINO nato a GIRASOLE il 08/10/1966 avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 157. R.G. 27348 -2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Robertino Ladu; ritenuto che, quanto al primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di norme processuali in relazione agli artt. 24 Cost., 6 CEDU, 178 comma 1, lett. c), 179, 192 e 533 comma 1 cod. proc. pen., nonché la violazione di legge e la carenza motivazionale in ordine agli artt. 81, comma secondo, 648 cod. pen. e 27 Cost., le asserite violazioni di norme processuali sono manifestamente infondate, poiché smentite dagli atti (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale rimanda ai puntuali ed analitici verbali di udienza di primo grado, condividendo con congrua argomentazione l'insussistenza del legittimo impedimento del ricorrente); considerato pure che il secondo e il terzo motivo postulano - anche sotto l'aito della violazione della regola Bard - una radicale e complessiva rilettura del materiale probatorio, in senso opposto a quello fatto motivatamente proprio dai giudici di merito e viceversa favorevole all'imputato, risultando pertanto non consentiti in questa sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consi