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Ordinanza — n. 5749/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding denial of generic mitigating circumstances under Art. 62 bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Manuel Bettinsoli inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances violated the law and lacked proper reasoning. The court rejected this claim because the denial was supported by ample and logical motivation based on the defense's submissions.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Appeals against the denial of generic mitigating circumstances are inadmissible in the Court of Cassation if the lower court's decision is based on ample and non-illogical reasoning.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Art. 62 bis penal code inadmissible appeal Court of Cassation motivation review attenuazione della pena difetto di motivazione obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Ennio Buffoli per il ricorrente; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Ennio Buffoli per il ricorrente; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BETTINSOLI MANUEL nato a BRESCIA il 12/10/1983 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 155. R.G. 27342 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Manuel Bettinsoli; Letta la memoria dell'avv. Ennio Buffoli per il ricorrente; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da ampia e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consigliere