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Ordinanza — n. 5748/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for repetitive arguments and failure to provide new critical analysis of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5748/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Giulio Pilatti inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal contested the application of Articles 640 and 641 of the Penal Code regarding a debt assignment, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court held that the appeal failed to offer a new critical analysis of the factual findings or the reasoning used by the lower court to characterize the debt assignment as part of a deceptive scheme.

Regesto Legislator

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Art. 640, 641 cod. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of appeal without providing new critical analysis or addressing the specific reasoning of the lower court.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility repetitive arguments failure new analysis Articles 640 641 Penal Code deceptive debt assignment abbandono del procedimento per truffa truffa all'assistenza sociale truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Art. 641 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PILATTI GIULIO nato a SAMOLACO il 24/06/1950 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 154. R.G. 27341 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giulio Pilatti; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 640 e 641 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondato su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disatteso dalla corte di merito con congrua motivazione, così omettendo di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, dove si specifica che la dazione dell'assegno non è una condotta isolata ma solo l'epilogo di un complesso meccanismo ingannatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consigli