Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of argumentation and procedural error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Salvatore Cerullo inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the three grounds of appeal were merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level without substantive criticism. Furthermore, the appeal sought a re-evaluation of evidence outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction, violating procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; mere repetition of rejected arguments or requests for re-evaluation of evidence outside the scope of the Supreme Court's jurisdiction render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERULLO SALVATORE nato a QUARTO il 31/10/1963 avverso la sentenza del 16/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 153. R.G. 27337 -2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Cerullo; ritenuto che i tre motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 49, 648 bis, 648 cod. pen. e 604 e 522 cod. proc. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata in tema di idoneità delle modificazioni dirette a ostacolare l'identificazione della vettura); tenuto conto, peraltro, che tali motivi sono volti a prefigurare un'inammissibile rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consi