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Ordinanza — n. 5746/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses criminal appeal as generic and lacks specific factual correlation to the lower court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Marco Capasso's appeal inadmissible due to the generic nature of his arguments regarding the lack of motivation in the lower court's ruling. Capasso contested the decision under Articles 648 and 133 of the Criminal Code, but the court found his claims abstract and disconnected from the specific facts concerning the value of the stolen goods and the concealment methods. Consequently, the appeal was rejected, and Capasso was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4; Art. 133 cod. pen.: An appeal based on alleged lack of motivation is inadmissible if the arguments are generic and abstract, lacking a concrete correlation with the specific factual reasoning of the contested decision.

Parole chiave

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lack of motivation generic appeal Criminal Code procedural inadmissibility abstract arguments factual reasoning Cassa delle ammende risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4 of the Criminal Code
Art. 133 of the Criminal Code
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPASSO MARCO nato a NAPOLI il 04/11/1992 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 152. R.G. 27334 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Capasso; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648, quarto comma, e 133 cod. pen., è generico poiché fondato su argomenti astratti senza correlazione con le congrue argomentazioni dalla decisione impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in tema di gravità della condotta desumibile dal valore del bene e dalle modalità di camuffamento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consigliere