Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of concrete interest and unsupported procedural arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Del Prete Luigi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a lower court's decision based on a previous acquittal for a different crime, arguing it should have triggered a preclusion of res judicata. The court rejected this claim as lacking concrete interest and unsupported by the record, noting the prior act did not exhibit the required abnormality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is not supported by a concrete interest or if the grounds raised are manifestly unfounded and do not affect the outcome of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL PRETE LUIGI nato a NAPOLI il 19/03/1977 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Del Prete Luigi; ritenuto che la Corte di appello ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione in ordine al reato di ricettazione ascrittogli e l'unico motivo di impugnazione è diretto a lamentare soltanto come, in un precedente e distinto procedimento da cui ha preso poi le mosse quello che qui occupa/ il ricorrente sarebbe stato assolto per il delitto di appropriazione indebita con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per valutare l'ipotesi di reato ex art. 648 cod. pen. (provvedimento abnorme, secondo la difesa, perché il secondo processo avrebbe potuto incorrere nella preclusione del giudicato); considerato che il suddetto motivo, peraltro non consentito (in quanto non si ravvisa l'abnormità dell'atto) e comunque manifestamente infondato, non risulta sorretto da un concreto interesse, né il ricorrente precisa alcunché sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consig