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Ordinanza — n. 5744/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grounds are merely repetitive of lower court arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5744/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Caldarelli inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's application of criminal law regarding forgery and sentencing, arguing for a re-evaluation of the evidence. The court rejected these claims because they merely repeated the arguments already presented and dismissed at the appellate level without providing new, substantive legal critique.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely a pedissequa repetition of those already rejected by the court of first instance or appeal, failing to perform the critical function required by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds lack of new argumentation appellate review court costs and fine contraffazione di merci marchi ingannevoli false indicazioni su attività commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.c.
Art. 360, n. 6 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALDARELLI FABIO nato a NAPOLI il 25/07/1985 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 150. R.G. 27330 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fabio Caldarelli; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen. ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4-6 della sentenza impugnata, in tema di idoneità decettiva del falso tale da escludere la grossolanità, di insussistenza di validi motivi per concedere le attenuanti generiche e di adeguatezza del trattamento sanzionatorio); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consig