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Ordinanza — n. 5743/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere repetition of lower court arguments without new argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5743/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared Walter Nocera's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the four grounds of appeal were merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal of Naples. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide the required critical argumentation against the lower judgment.

Regesto Legislator

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Art. 125, 192 c.p.p.; An appeal that merely reiterates arguments already rejected by the court of first instance without new critical analysis is inadmissible for lack of substantive merit.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments lack of critical analysis court of cassation procedural economy censura dell'apprezzamento delle prove verosimiglianza della persecuzione testimonianza inattendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 125 c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCERA WALTER nato a CAPUA il 06/03/1976 avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 149. R.G. 27329 - 2023

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Walter Nocera; ritenuto che i quattro motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale in relazione agli artt. 125 e 192 cod. proc. pen si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio impossibile nel giudizio di legittimità e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata, in tema di attendibilità della PO e della sua individuazione, di valore indiziario di quanto rinvenuto all'esito di perquisizione, del dedotto mancinismo dell'imputato e della portata istruttoria delle sue dichiarazioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Consigl