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Ordinanza — n. 5742/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of motivation and failure to recognize exemption from habitual crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5742/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mario Puorro's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding his guilt and failed to recognize an exemption under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting the appellate judgment fully addressed prior convictions and the defendant's increased criminal propensity, thereby excluding the possibility of the behavior being considered non-habitual. Consequently, the court found the arguments regarding sentencing alternatives to be unfounded based on the defendant's negative prognosis.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 58, I. n. 689 del 1981; Art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging a criminal judgment on grounds of insufficient motivation or failure to apply statutory exemptions is inadmissible if the lower court's reasoning, consistent with the principle of double conformity, fully addresses the defendant's criminal history and establishes the habitual nature of the conduct.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of motivation defense habitual crime exemption substitute penalties discretion double conformity principle criminal history assessment court costs and fines costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
7-8, che con quella di primo grado, secondo il cosiddetto principio della "doppia conforme") e sollecita un'inammissibile rilettura del compendio istruttorio; considerato che il secondo motivo, inerente al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 58, I. n. 689 del 1981
Art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150
689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione (e nella scelta) delle misure sostitutive è parametrato, quanto alla previsione sull'adempimento delle prescrizioni, sui criteri indicati dall'art.
Art. 133 cod. pen.
150, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione (e nella scelta) delle misure sostitutive è parametrato, quanto alla previsione sull'adempimento delle prescrizioni, sui criteri indicati dall'art. 133 cod.
art. 131-bis cod. pen
7-8, che con quella di primo grado, secondo il cosiddetto principio della "doppia conforme") e sollecita un'inammissibile rilettura del compendio istruttorio; considerato che il secondo motivo, inerente al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod.
art. 133 cod. pen
150, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione (e nella scelta) delle misure sostitutive è parametrato, quanto alla previsione sull'adempimento delle prescrizioni, sui criteri indicati dall'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUORRO MARIO nato a CANTU il 02/04/1968 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Puorro Mario; considerato che il primo motivo, che contesta la ritenuta affermazione di colpevolezza per tutti i reati oggetto di contestazione, ravvisa un'inesistente carenza di motivazione (tenuto conto della saldatura tra l'apparato giustificativo della sentenza di appello - cfr. pp. 7-8, che con quella di primo grado, secondo il cosiddetto principio della "doppia conforme") e sollecita un'inammissibile rilettura del compendio istruttorio; considerato che il secondo motivo, inerente al vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen., si confronta appieno con il richiamo operato in sentenza, nella pienezza della giurisdizione di merito, agli svariati precedenti penali e all'accresciuta propensione delinquenziale dell'imputato, così da escludere che il comportamento possa essere ritenuto non abituale; considerato che il terzo motivo, che censura la mancata concessione delle pene sostitutive, è manifestamente infondato, poiché, secondo l'art. 58, I. n. 689 del 1981, come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 novembre 2022, n. 150, il potere discrezionale del giudice nell'applicazione (e nella scelta) delle misure sostitutive è parametrato, quanto alla previsione sull'adempimento delle prescrizioni, sui criteri indicati dall'art. 133 cod. pen. e nel caso di specie, il giudice, richiamando i consistenti precedenti dell'imputato (valutabili ai sensi dell'art. 133, comma 2, n. 2, cod. pen.), ha poi ritenuto - implicitamente ma chiaramente - che non ricorressero le condizioni per sostituire la pena detentiva, apparendo ostativa la prognosi negativa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023