Italian Court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural law requirements for specific grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Juhari Mohamed inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant argued that the lower court failed to apply criminal law correctly, but the court found the complaint too vague and indeterminate. Consequently, the appeal was rejected because it did not identify the specific elements underlying the criticism, preventing the reviewing judge from exercising its supervisory power.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal must be specific and determinate; generic complaints lacking identified elements are inadmissible as they prevent the appellate court from exercising its review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOUHARI MOHAMED nato il 20/06/1972 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 146. R.G. 27317 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di 3ouhari Mohamed; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza della legge penale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è generico a fronte della sua totale indeterminatezza, perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il Coni gl re