Cassation appeal dismissed for reiterating unpersuasive arguments already rejected by the appellate court without new argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Michele Boccacciari inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's finding of criminal liability based on a re-reading of the trial record, arguing a lack of motivation regarding a specific threat. The court rejected this claim as a mere repetition of unpersuasive arguments already dismissed during the appeal proceedings without providing new critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of a pedissequous repetition of arguments already rejected by the court of second instance, failing to perform the critical function required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOCCACCIARI MICHELE nato a NAPOLI il 12/03/1988 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; 145. R.G. 27303 - 2023
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Michele Boccacciari; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla richiesta di denaro minacciosa e armata nei confronti del padre); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il onsigl