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Ordinanza — n. 5737/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for burglary as arguments are specific and meritless.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5737/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Ficile Nicola and Arata Veronica inadmissible. The appellants argued for tardiness of the complaint and contested the conviction for burglary under Article 646 of the Penal Code, requesting a new review of the evidence. The court rejected these claims because the arguments were specific and lacked merit, noting that the first-instance judgment was sufficiently motivated and the civil party's opposition was unsubstantiated.

Regesto Legislator

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Art. 124 cod. pen.; Art. 646 cod. pen.: Appeals regarding the tardiness of a complaint or the application of the principle of pro reo are inadmissible if they are specific and manifestly unfounded, or if they demand a re-evaluation of facts already congruously scrutinized by the court of first instance.

Parole chiave

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tardiness of complaint principle of pro reo conviction for burglary inadmissible appeal specific argument civil party opposition Article 646 penal code asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 124 cod. pen.
Art. 646 cod. pen.
3-4); considerato che il secondo motivo del ricorso di Ficile, contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod.
art. 124 cod. pen
art. 646 cod. pen
3-4); considerato che il secondo motivo del ricorso di Ficile, contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FICILE NICOLA nato a CEFALU' il 27/02/1988 ARATA VERONICA nato a PETRALIA SOTTANA il 03/03/1997 avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Ficile Nicola e Arata Veronica; Letta la comparsa conclusionale, con allegata nota spese, dell'avv. Salvatore Dispenza, per la parte civile Domenica Mazzola; considerato che il primo motivo del ricorso di Ficile, relativo alla asserita tardività della querela, è aspecifico e manifestamente infondato, poiché non si confronta con la corretta motivazione che muove dalla conoscenza dei fatti della persona offesa come dichiarato da quest'ultima, per computare il termine trimestrale ex art. 124 cod. pen. (cfr. pp. 3-4); considerato che il secondo motivo del ricorso di Ficile, contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. e invoca a tal fine una completa rilettura pro reo del compendio istruttorio, risultando pertanto non consentito nel giudizio di legittimità, a fronte di un apparato giustificativo della condanna non illogico o contraddittorio (cfr. pp. 2-5); considerato che il primo motivo del ricorso di Arata, relativo anch'esso alla asserita tardività della querela, postula analogamente una nuova valutazione delle dichiarazioni della querelante, come visto congruamente scrutinate dai giudici di merito; considerato che il secondo, stringato motivo del ricorso di Arata censura il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto in termini oltremodo generici e comunque diretti a sollecitare una rinnovata ponderazione del merito della questione, a fronte di una congrua motivazione di primo grado che sottolinea la condotta fraudolenta e di appello che stigmatizza lo stato in cui fu lasciato l'appartamento e l'insussistenza di ulteriori circostanze rilevanti; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; gli imputati non devono, però, essere condannati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr.

Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese della parte c